Testo completo
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DECRETO DIRIGENZIALE N.258 DEL 12.06.2023: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2023, DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE, SALVO PROROGHE.
IL DECRETO DIRIGENZIALE RICHIAMA i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
----DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
----DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
---DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
---DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
---usare motori o fornelli che producano faville o brace;
---usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
---far brillare mine;
---fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
---gettare fiammiferi o sigarette accese;
---sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
---DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.
IN ALLEGATO I VARI COLORI DEI CODICI DI ALLERTA.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE IN MERITO SI RIMANDA AL DECRETO ALLEGATO OPPURE CI SI PUO' RIVOLGERE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.