Testo completo title CHE COS’E’ IL CANONE PATRIMONIALE UNICO (CPU)?Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, l’ imposta/canone sulla pubblicità, il diritto di affissione, la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada.E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario. Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per: l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato; occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone. CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?l Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione. l canone è dovuto: dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato. In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante. In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente. E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato. Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.
Documenti Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 27/04/2021) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Regolamento canone occupazione suolo pubblico (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 27/04/2021) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Delibera di G.C. n. 26 del 18/05/2021 (approvazione tariffe) Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Delibera di Giunta comunale n.55 del 12/07/2022 (approvazione tariffe) Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Delibera di Giunta comunale n, 23 del 21/08/2023 (approvazione tariffe) Tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Conferma per l'anno 2023 Caricamento…
A cura di Ufficio Tributi Sede comunale 84030 Viale Roma, 3, Caselle in Pittari, Salerno, Campania, Italia Caricamento… Email: tributi@comune.caselleinpittari.sa.it Email: protocollo.caselleinpittari@asmepec.it Telefono: +39 0974 988 009 interno 6 Caricamento… Caricamento… Persone Nessun dato da visualizzare Caricamento…