Testo completo
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Tariffa in vigore
Tipologia | Tariffa
| Note |
Fida pascolo per UBA
| € 25,00 |
|
Cosa èLa fida pascolo è disciplinata da regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.36 del 20/12/2014.
Art.1 – DisciplinaCon il presente Regolamento viene disciplinato l’uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Caselle in Pittari, gravati del diritto di uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco. La gestione dei terreni ad uso pascolivo viene eseguita in applicazione dell’art. 43 del R.D. n.°332 del 26.06.1928. Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle leggi regionali n°11 del 17.03.1981, n°11 del 07.05.1996 e smi nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927. Viene stilato al fine di limitare l’esercizio dell’uso civico ai sensi dell’art. 1021 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell’ art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928 che sancisce la necessità e l’obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici da parte dei Comuni. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Art.8- Prescrizioni per la fida
Gli aventi diritto ai sensi dell’art.1 e art.6 del presente Regolamento, che intendono usufruire del pascolo, devono inoltrare domanda al Sindaco in forma scritta, entro il 31 del mese di marzo di ciascun anno, indicando:
· il numero e la specie di capi di bestiame che intendono immettere sui pascoli e la durata del pascolo;
· devono esibire il certificato sanitario veterinario attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna; dichiarare il numero dei capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla;
· devono aver marchiato il bestiame con i prescritti marchi auricolari e/o con gli altri sistemi di identificazione ( Boli, Microchip ed altro);
· devono dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno successivo.
Per l’esercizio dei pascoli che richiedono specifiche strutture (recinzioni od altro) per il ricovero degli animali, con particolare attenzione al ricovero notturno, così pure per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o per l’installazione di strutture trasferibili, gli interessati dovranno comunque inoltrare richiesta al Sindaco con allegati l’ubicazione e le caratteristiche tipologiche e strutturali delle opere da realizzare. La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata al Servizio Tesoreria Comunale a mezzo di bollettini di conto corrente, con la conseguente formazione di ruolo indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascuna UBA posseduta e la somma complessiva da corrispondere. 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all' imposizione da parte dei comuni medesimi.
Art.10 - Tassa fida pascolo
La fida è fissata dall’Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell’immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all’aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall’art.46 del R.D. n.332 del 26.02.1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell’ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall’art.15 del presente regolamento. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto all’ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito dal primo comma del precedente art.9.