Testo completo
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Tariffe in vigore (Vedi Allegato per scaricare il file pdf)
N.RATA
| SCADENZA VERSAMENTO
| IMPORTO
| RISCOSSIONE
|
1
| 30/03
| 1° acconto pari al 40%
del l’importo determinato
dalle tariffe definitive stabilite
con apposita
deliberazione,ovvero
versamento unico pari al
100% del dovuto | Riscossione mediante bollettino
di conto corrente postale nazionale,
ovvero tramite modello di pagamento
unificatodi cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F/24); CODICE TRIBUTO 3944 |
2
| 30/05
| 2° acconto pari al 30% del dovuto |
|
3
| 30/09
| Saldo pari al 30% del dovuto |
|
Cosa è
Art. 2 Presupposto della tassa 1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Art. 4 Aree tassabili
1. Si considerano aree tassabili:
a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
Art. 6 Soggetti passivi
1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Riduzioni
Art. 10 Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero
1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E’ concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 30%. 2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.
Art. 11 Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 15% (massima percentuale prevista 20%) di quanto dovuto per il periodo considerato
Art. 12 Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
MISURA DELLA RIDUZIONE 70%
Art. 13 Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani. 2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati. 3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
Art. 14 Riduzione tariffa per particolari categorie
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
n
| descrizione | Riduzione %
|
1
| Abitazioni con unico occupante | 30
|
2
| Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ....... | 30
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3
| Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | 30
|
4
| Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero | 30
|
5
| Fabbricati rurali ad uso abitativo ................................................... | 30
|
2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo